ORDINANZA 
 
    Nella causa sub. Rg. n. 148/13 promossa in  appello  con  ricorso
depositato in data 27 febbraio 2013, da Elica S.p.a., in persona  del
legale rappresentante pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  giusta
mandato a margine del ricorso in appello dall'avv. Maurizio Boscarato
del foro di Ancona e Sandro Fabris del foro di Padova e con domicilio
eletto presso lo  studio  di  avv.  Fabris  in  Padova,  via  Nicolo'
Tommaseo, 56,  appellante;  contro  Aiboudi  Hicham,  Aiboudi  Issam,
Baesso Tiziana, Boghian Corina, Buruiana Teodora, Dalan Arianna, Dinu
Ana Maria, Ghetau Nela, Giacomazzo Nicoletta,  Giacon  Elena,  Giacon
Enrico, Giacon Marta, Giora Caterina, Haida Bouzekri, Lumniczki Tunde
Roberta, Nitu Alina  Anica,  Plugariu  Maria  Ramona,  Segato  Sonia,
Silvestri  Jennifer,  Valerio  Consuelo,  Alikhbari  Elhaj,   Carraro
Marianna, Mazzolin Ilenia, rappresentati e difesi tutti  per  mandato
speciale a margine del ricorso di  primo  grado  dagli  avv.ti  Maria
Luisa Miazzi, Francesco Rossi, con domicilio eletto presso lo  studio
di avv. Abram Rallo in Mestre Galleria Matteotti n. 9, appellati; 
    La Corte nella composizione di cui al verbale dell'udienza del 16
giugno  2016,  a  scioglimento  della  riserva  ivi  assunta,   cosi'
provvede: 
 
                           I n  F a t t o 
 
    Con atto di appello  depositato  in  data  27  febbraio  2013  la
societa' Elica S.p.a., insta per la riforma della sentenza  di  primo
grado con cui il giudice del lavoro di Padova in  accoglimento  della
domanda proposta da alcuni lavoratori ex art. 29 decreto  legislativo
n. 276/03, l'ha condannata al  pagamento  di  somme  non  corrisposte
dalla loro datrice di lavoro Gisan Assemblaggi. 
    Infatti in primo grado con ricorso depositato in data  16  aprile
2009, i lavoratori appellati, premesso  di  essere  stati  dipendenti
della Gisan Assemblaggi che aveva provveduto  al  loro  licenziamento
nel 2007, per  cessazione  dell'attivita'  aziendale,  ed  era  stata
dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza n. 50/08  del
22 aprile 2008, di aver sempre operato in via esclusiva in appalti in
favore della societa' Fox S.p.a.  poi  fusa  per  incorporazione  con
Elica S.p.a., eseguendo il  montaggio  di  cappe  aspiranti  prodotte
dalla Fox nello stabilimento di Padova, di essere stati licenziati in
data 10 maggio 2007 per cessazione  dell'attivita'  aziendale  e  che
all'atto della risoluzione del rapporto erano creditori  di  somme  a
titolo di retribuzione relative ai mesi di aprile e maggio 2007 ratei
retribuzioni differite, indennita' sostitutiva di ferie  e  permessi,
tfr e preavviso, che per tali crediti erano  ammessi  al  passivo  di
Gisan, avevano convenuto in giudizio la Fox ora  Elica  S.p.a.  quale
responsabile in solido con l'appaltatrice ex art. 29 legge n. 276/03. 
    La societa' si costituiva in giudizio eccependo che con la  Gisan
era intercorso dapprima un rapporto di affitto di  ramo  di  azienda,
poi un rapporto di subfornitura, risolto consensualmente in  data  13
aprile 2007 prima della scadenza; eccepiva quindi  l'improcedibilita'
dell'azione per tardivita' e decadenza, nonche' la  cessazione  della
materia del contendere essendo intervenuto l'INPS  con  il  fondo  di
garanzia. Il giudice, detratte le somme versate dall'INPS a titolo di
tfr e ultime tre mensilita',  condannava  la  societa'  al  pagamento
delle somme residue pari ad euro  27.174,51  per  capitale  oltre  ad
interessi e rivalutazione, ritenendo trattarsi comunque  di  rapporto
di appalto con estensione della tutela di cui all'art.  29  legge  n.
276/03. 
    Avverso la sentenza  proponeva  appello  la  societa'  Elica  con
richiesta di restituzione delle somme  corrisposte,  per  i  seguenti
motivi: 
        1) erroneita'  del  giudice  nel  ritenere  che  il  rapporto
contrattuale tra le parti fosse di appalto in ragione della fornitura
dei  materiali  da  parte  della  stessa  appaltante  assumendo   che
trattavasi per contro di tipo contrattuale diverso ed in  particolare
contratto di subfornitura; 
        2) erroneita'  del  giudice  che  avrebbe  comunque  ritenuto
estensibile  la  tutela  di  cui  all'art.   29   anche   all'ipotesi
subfornitura quale sub-specie di contratto di appalto; 
        3)  erroneita'  della  sentenza  per  non  avere   dichiarato
decaduti i lavoratori posta la tardivita' della produzione  in  prima
udienza della richiesta di convocazione della DPL e comunque  la  sua
irrilevanza in difetto di prova di ricezione, oltre alla  circostanza
che l'appalto era stato risolto in data 13 aprile 2007 e che pertanto
il ricorso depositato in data 16 aprile 2009 era tardivo; 
instava altresi' la societa' appellante per ottenere con  la  riforma
della sentenza di primo  grado  anche  la  restituzione  delle  somme
corrisposte a fronte della esecutivita' della sentenza di primo grado
e pari ad euro 32.837,31 ( di cui euro 5662,80  per  spese  di  lite,
oltre IVA e CPA ). 
    Gli  appellanti  nel  costituirsi  in  giudizio   assumevano   la
correttezza della sentenza di primo grado ed eccepivano la tardivita'
delle circostanze allegate dalla parte appellante per qualificare  il
contratto come subfornitura; rilevavano che comunque la  subfornitura
era una sorta di appalto e quindi era applicabile la  tutela  di  cui
all'art. 29 legge n. 276/03; quanto alla decadenza evidenziavano  che
il contratto era stato risolto con decorrenza dal 30  maggio  2007  e
quindi  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  aveva   validamente
interrotto la decadenza; che comunque a fronte della produzione della
richiesta di tentativo di  conciliazione  la  controparte  non  aveva
contestato la mancata ricezione o mancata convocazione. 
    Il collegio, prospettata  questione  di  costituzionalita'  della
norma di cui all'art. 29 decreto legislativo n. 276/03, concesso alle
parti un termine per il deposito  di  note  scritte  in  ordine  alla
prospettata questione, all'udienza del 16 giugno 2016 si riservava la
decisione. 
 
                         I n  d i r i t t o 
 
    Il collegio ritiene la questione prospettata  rilevante  ai  fini
della decisione e non manifestamente infondata. 
    In particolare ad avviso del collegio la  soluzione  della  causa
dipende dalla interpretazione normativa della norma di  cui  all'art.
29 legge n. 276/03 e dalla possibilita' o meno di estenderla anche ai
casi non previsti ed in particolare al rapporto di subfornitura. 
    In via preliminare (atteso che  il  suo  accoglimento  renderebbe
inammissibile il  merito  e  renderebbe  irrilevante  la  prospettata
questione  di  costituzionalita'),  va   rigettata   l'eccezione   di
decadenza riproposta anche in questo  grado  dalla  parte  appellante
poiche', come ritenuto correttamente dal giudice di primo  grado,  il
termine  biennale   decorrente   dalla   cessazione   del   contratto
intervenuta in data 13 aprile 2007,  e'  stato  interrotto  utilmente
dalla  richiesta  di  tentativo  di  conciliazione  presentata  dagli
odierni appellati in data  23  novembre  2007  (cfr.  doc.  70  parte
ricorrente). Ne' ha pregio l'eccezione di parte appellata di  mancata
efficacia interruttiva della richiesta per mancata  prova  della  sua
ricezione, poiche' alla stessa era seguita la convocazione  da  parte
della Direzione provinciale del lavoro di data 19 dicembre 2007 ed il
verbale di incontro tra le parti avvenuto in data 4 febbraio 2008. La
presenza delle parti all'incontro rende evidente come la convocazione
(avente ad oggetto proprio la controversia per cui e'  causa),  fosse
giunta a destinazione e fosse stata ricevuta dalla appellante. 
    Ne' ha pregio il motivo n. 3 proposto dalla appellante in  merito
alla  tardivita'  della  produzione  del  documento   contenente   la
convocazione della direzione provinciale, realizzata dal  procuratore
attoreo in prima udienza in data 1° dicembre 2009  (cfr.  verbale  di
udienza), trattandosi, come ritenuto  correttamente  dal  giudice  di
prime  cure,  di  produzione  ammissibile   in   quanto   conseguente
all'eccezione  sollevata  dalla  resistente   con   la   memoria   di
costituzione. 
    Pertanto si condivide quanto ritenuto dal giudice di  prime  cure
secondo cui «la comunicazione del 19 dicembre 2007 costituisce  prova
sufficiente della richiesta da parte  dei  ricorrenti  delle  proprie
spettanze, dovendo eventualmente la societa'  fornire  prova  che  la
convocazione non e' in realta' andata a buon fine.». 
    Ritenuto che il giudizio di primo grado e' stato  poi  depositato
in data 16 aprile 2009 l'eccezione di decadenza di cui al motivo n. 3
di appello, non risulta, pertanto, dirimente rispetto alla decisione. 
    Esaminando quindi la problematica della norma di cui all'art.  29
cit., il collegio  ritiene  rilevante  la  questione  ai  fini  della
decisione  poiche'  il  giudice  impugnato  ha  ritenuto  applicabile
estensivamente al contratto di subfornitura la  disposizione  de  qua
trattandosi a proprio avviso di contratto  assimilabile  all'appalto;
interpretazione contestata dalla  parte  appellante  in  ragione  sia
della legge n. 192/1998 disciplinante la subfornitura nelle attivita'
produttive, sia della impossibilita' di applicare in via analogica la
disciplina contenuta nell'art. 29 cit. . 
    Il collegio non condivide l'interpretazione del giudice di  primo
grado  in  merito  all'applicazione  estensiva   della   disposizione
contenuta nell'art. 29, in ragione della natura della norma  invocata
che in quanto derogatoria  del  principio  generale  secondo  cui  le
retribuzioni e le contribuzioni dei dipendenti gravano sul datore  di
lavoro, non puo' essere estesa in via  analogica  ex  art.  14  disp.
prel. c.c. ai casi non previsti, come d'altra parte dimostrato  dalla
circostanza che per estendere l'obbligo solidale anche  alle  ipotesi
di subappalto, e' stato necessario l'intervento normativo di  seguito
indicato. 
    Trattasi   in   particolare   di   disposizione   normativa   che
introducendo un regime decadenziale ed un regime di solidarieta'  che
contrasta con la sinallagmaticita' tipica  del  rapporto  di  lavoro,
coinvolgendo  in  un'ottica  di  cooperazione  posta  a  tutela   dei
lavoratori, il committente che pur essendo estraneo  al  rapporto  di
lavoro tuttavia risponde in solido per il mancato pagamento sia delle
retribuzioni che dei contributi, e' norma di stretto diritto e quindi
non estensibile in via analogica. 
    In   particolare   questa    interpretazione    trova    conforto
nell'intervento  normativo  effettuato  dapprima  per  estendere   la
solidarieta' anche  all'appalto  di  servizi  (cfr.  art.  6  decreto
legislativo n. 251/04) e poi con la legge finanziaria n. 296/06  art.
1 comma 911, con cui e' stato  esteso  l'obbligo  solidale  anche  al
rapporto di subappalto altrimenti escluso dalla previsione  normativa
contemplante il solo appalto. 
    Ne' la questione puo' essere superata assumendo la non genuinita'
del rapporto  esistente  tra  la  societa'  Elica  committente  e  la
societa' Gisan, atteso che i lavoratori nel proprio ricorso di  primo
grado, non avevano mai eccepito la simulazione del  rapporto,  ovvero
la  propria  dipendenza  diretta  dalla  societa'   committente   per
interposizione. 
    Infatti, come osservato dalla parte appellante tra la Fox  Design
S.p.a. (attuale Elica S.p.a.)  e  la  Gisan  Assemblaggi  (datore  di
lavoro degli appellati), in data 31 gennaio 2006 era stato  stipulato
un contratto di subfornitura (cfr. doc. 3 parte appellante  convenuta
in primo grado), avente ad oggetto il montaggio/  assemblaggio  delle
cappe aspiranti prodotte dalla Fox nello stabilimento di Padova. 
    Il contratto prevedeva espressamente  il  controllo  integrale  e
diretto della committente sull'esecuzione dei  lavori  con  fornitura
delle distinte basi dei prodotti e tempi ciclo di  produzione  e  con
diritto di visita da parte della Fox  degli  stabilimenti  produttivi
del subfornitore (cfr.  punti  3.3  e  4.3  del  contratto).  Inoltre
contemplava al punto 5.1. la fornitura da parte del  committente  dei
progetti esecutivi delle conoscenze tecniche, tecnologiche, modelli e
prototipi per produrre  quanto  richiesto  (know  how),  in  perfetta
aderenza con quanto previsto dal legislatore. 
    Infatti l'art. 1 legge n. 192/98 disciplinante  il  contratto  di
subfornitura dispone che «:  con  il  contratto  di  subfornitura  un
imprenditore si impegna  ad  effettuare  per  conto  di  una  impresa
committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su  materie  prime
forniti dalla committente  medesima  o  si  impegna  a  fornire  alla
impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque
ad  essere  utilizzati  nell'ambito  di   attivita'   economica   del
committente o nella produzione di un bene complesso, in conformita' a
progetti esecutivi, conoscenze tecniche  e  tecnologiche,  modelli  e
prototipi forniti dalla impresa committente... ». 
    Il collegio e' consapevole del dibattito sorto tra  gli  studiosi
del diritto, in occasione dell'entrata in vigore della legge relativa
alla subfornitura,  fortemente  richiesta  dal  mercato  al  fine  di
tutelare gli imprenditori medio piccoli che si trovano  in  posizione
di debolezza rispetto al  committente  che  e'  piu'  grande  e  piu'
organizzato.  Infatti  la  legge  del   contratto   di   subfornitura
disciplina la forma ed il contenuto del contratto (art. 2); i termini
di pagamento (art. 3); il divieto  di  interposizione  (art.  4);  la
responsabilita' del subfornitore (art. 5) la nullita' delle  clausole
vessatorie (art. 6), la proprieta' del progetto ed il regime  fiscale
oltre  all'abuso  di  dipendenza  economica  e  la  possibilita'   di
conciliazione ed arbitrato (cfr. articoli 9 e 10). 
    La  subfornitura  si  inserisce  infatti  nel  cd.  fenomeno  del
decentramento produttivo, in forza del quale il  processo  produttivo
e' scomposto in fasi distinte ognuna delle quali  svolta  da  imprese
diverse  che  si  presentano  autonome  sia  in  senso  formale,  che
sostanziale. 
    In merito a questo contratto invero la dottrina appare divisa tra
i sostenitori di una nuova forma contrattuale e coloro, che,  invece,
ritengono  trattarsi  di  un  modello  trasversale  rispetto  ad  una
molteplicita' di rapporti  negoziali  codificati,  come  la  vendita,
somministrazione, appalto, spettando  all'interprete  il  compito  di
cercare di volta in volta la disciplina di  tipi  di  contratto  gia'
codificati e applicabili al caso di specie. 
    Peraltro  l'utilizzo  del  prefisso  «sub»,   ad   avviso   della
maggioranza degli studiosi, non e' sufficiente per far  ritenere  che
si tratti di un subcontratto, trattandosi per volonta'  normativa  di
un autonomo rapporto contrattuale. 
    Inoltre ad avviso della giurisprudenza di merito la  subfornitura
si distinguerebbe dall'appalto  in  ragione  del  maggiore  controllo
esercitato dall'impresa committente; il subfornitore e' infatti privo
di autonoma capacita' valutativa  in  ordine  alla  congruita'  delle
prescrizioni (cfr. Trib. Catania 9 luglio  2009;  Trib.  L'Aquila  13
dicembre 2002; Trib. R. Emilia 27 gennaio 2011; Trib. Prato 5 ottobre
2010; Trib. Bari 13 luglio 2006; Trib. Modena 12 aprile 2012). 
    Del pari anche i giudici di  legittimita'  nella  sentenza  nella
sentenza della Corte di  cass.  civ.  n.  18186/14  nel  valutare  il
contratto di subfornitura hanno ritenuto che  trattasi  di  contratto
caratterizzato da elementi che lo distinguono dall'appalto d'opera  e
di servizi. 
    In  particolare  nella  motivazione  della  sentenza  citata,  la
Suprema Corte ha stabilito  che  dal  punto  di  vista  economico  la
subfornitura sia una forma non  paritetica  di  cooperazione  tra  le
imprese in cui la dipendenza economica del  subfornitore  si  palesi,
oltre che sul piano del  rapporto  commerciale  e  di  mercato  (reso
particolarmente  eclatante  in  tutte  le  ipotesi  nelle  quali   il
committente funga sostanzialmente da mono-cliente del  subfornitore),
anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione,  assunte  nel
loro piu' ampio e variegato spettro (disegni,  specifiche,  progetti,
prototipi, modelli, know how in genere). Sudditanza cosi' forte  che,
spesso, il subfornitore e' tenuto ad adeguare la  propria  produzione
ed  organizzazione  del  lavoro  alle  direttive   del   committente;
dipendenza  esigita  anche  dalla  circostanza  che  la   lavorazione
affidata al subfornitore interviene ad un  livello  del  processo  di
produzione   interno   al   committente    ed    in    vista    della
commercializzazione del  prodotto  finito  che  compete  soltanto  al
committente. 
    Ne consegue che,  ad  avviso  dei  giudici  di  legittimita',  la
circostanza che la lavorazione  da  parte  del  subfornitore  avvenga
secondo progetti e  direttive  tecniche  proprie  del  committente  e
rispondente alle esigenze  del  mercato  intercettate  dallo  stesso,
rientri nella normalita' dell'esecuzione del contratto e faccia parte
della causa e funzione stessa del contratto di subfornitura di cui e'
elemento qualificante e sintomatico. 
    Dal punto di vista  contrattuale  poi  la  Corte  nella  medesima
sentenza ha espressamente statuito che: «... Sul piano  contrattuale,
questo elemento diversifica il rapporto di  subfornitura  commerciale
(suscettibile  di   essere   realizzato   attraverso   altri   schemi
negoziali),  dall'appalto   d'opera   o   di   servizi,   nel   quale
l'appaltatore e' chiamato, nel raggiungimento del risultato,  ad  una
prestazione  rispondente  ad  autonomia  non  solo  organizzativa  ed
imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva». 
    D'altra parte lo stesso legislatore nell'art. 29 al comma  prima,
sottolinea  quali  siano  le  caratteristiche  dell'appalto  che,  in
ragione della autonomia  organizzativa,  imprenditoriale  tecnica  ed
esecutiva, oltre che  dell'assunzione  del  rischio  di  impresa,  si
distingue  nettamente  dagli  altri  contratti  ivi  contemplati  (in
particolare somministrazione). 
    Premesso che, ad avviso  del  collegio,  la  norma  invocata  dai
lavoratori (che in primo grado  dichiaravano  di  agire  ex  art.  29
escludendo l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1676 c.c.,
cfr. pag. 9 del ricorso di  primo  grado),  non  e'  suscettibile  di
essere applicata oltre  i  casi  espressamente  previsti  (appalto  e
subappalto), ne' la natura della  disposizione  e  la  diversita'  di
fattispecie contrattuale  tra  subappalto  e  subfornitura,  consente
un'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  stessa,  la
disposizione appare in contrasto con art.  3  Cost.,  non  risultando
ragionevole che nel fenomeno diffuso della esternalizzazione e  della
parcellizzazione  del   processo   produttivo,   i   dipendenti   del
subfornitore siano privati di una garanzia legale di cui, per contro,
possono godere i dipendenti di un appaltatore e subappaltatore. 
    Tanto piu' che la tesi sostenuta dagli appellanti di un principio
generale della solidarieta' nell'ordinamento lavoristico,  cozza  con
la circostanza che il legislatore laddove abbia voluto  prevedere  la
solidarieta' lo abbia espressamente disposto con interventi normativi
ad hoc che fanno propendere per la considerazione che la solidarieta'
negli  appalti  sia  e  rimanga  una  regola  speciale   del   nostro
ordinamento (cfr. art. 1676 c.c.; art. 3  della  legge  n.  1369/1960
ormai abrogata; art. 26 decreto legislativo n. 81/08  in  materia  di
sicurezza sul lavoro ed ancora la legge n. 92/12  che  ha  introdotto
sia la preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore  che  il
litisconsorzio tra committente e appaltatore, oltre alla possibilita'
di  deroga  della  solidarieta'   da   parte   della   contrattazione
collettiva). 
    Peraltro nell'ottica del diritto comunitario,  va  osservato  che
anche il Parlamento europeo (cfr. raccomandazione UE 2009/2160)  vede
con favore la previsione di strumenti di  responsabilizzazione  delle
imprese coinvolte  nella  filiera  produttiva  e  tra  gli  strumenti
contemplati  per  evitare  distorsioni  nei  rapporti  tra  operatori
economici,  indica  la  responsabilita'   solidale   dei   contraenti
principali nei confronti degli obblighi di subappaltatori,  che  -  a
proprio avviso - incoraggia  comportamenti  virtuosi  e  non  elusivi
delle norme poste  anche  a  tutela  dei  lavoratori  che  sarebbero,
invece, penalizzati da una corsa al ribasso del costo del lavoro. 
    Tenuto conto inoltre di quanto previsto  dall'art.  36  Cost.  in
materia  di  retribuzione  sufficiente  al  fine  di   garantire   al
lavoratore una vita dignitosa e libera e del principio ribadito anche
dalla Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  con  gli
articoli 2 e 31 in materia di condizioni di lavoro giuste ed eque, in
cui si fa riferimento  a  condizioni  dignitose  del  lavoratore,  la
disparita' di trattamento derivante dalla disposizione appare  ancora
piu' evidente. 
    Infatti le norme contenute nella carta dei  diritti  fondamentali
assumono  ruolo  di  diritto  primario  dell'Unione   come   previsto
espressamente dagli ex articoli 6 TUE e 51 CDTUE, che parifica  dette
disposizioni alle norme contenute nei  Trattati  (cfr.  CGUE  Digital
Right Ireland  Ltd  8  aprile  2014)  e  soprattutto  possono  essere
utilizzate  dal  giudice,   qualora   ritenute   non   immediatamente
precettive, ma abbisognevoli  di  attuazione  da  parte  degli  Stati
membri, quale parametro interpretativo ai fini dell'interpretazione e
del controllo di legalita' degli  atti  ex  art.  52  comma  5  della
medesima Carta dei  diritti  fondamentali,  come  ritenuto  anche  di
recente dalla Corte di cassazione sez. L. con sentenza n. 11129/16. 
    Ad avviso del collegio l'esclusione della solidarieta'  in  punto
retribuzione, rende la norma passibile di contrasto  con  i  principi
del diritto europeo sopra richiamati; contrasto non superabile con la
mera disapplicazione della disposizione interna da parte del  giudice
adito. 
    La rilevanza della questione risulta  dunque  da  un  lato  dalla
ritenuta infondatezza  dell'eccezione  di  decadenza  proposta  dagli
appellanti con il motivo n. 3 dell'appello e dalla impossibilita'  di
estendere, come fatto dal giudice di prime cure, in via analogica, la
solidarieta' di cui all'art. 29 comma secondo legge n.  276/03  anche
ad ipotesi contrattuali non previste, non ritenendo  il  collegio  di
poter estendere al rapporto di subfornitura che non  e'  assimilabile
all'appalto, ma si presenta come un contratto  commerciale  autonomo,
la disciplina invocata dai lavoratori e inerente soltanto i  rapporti
di appalto e subappalto. 
    Pertanto, ritenuto che la  disposizione  contenuta  nell'art.  29
comma secondo legge n. 276/03 nella  parte  in  cui  non  estende  il
regime di solidarieta' del committente anche in caso di contratto  di
subfornitura, si ponga in contrasto con gli art. 3  e  36  Cost.,  31
CDFUE  ,  ritiene  il  collegio  di  poter  sollevare  questione   di
costituzionalita' della norma indicata nel  dispositivo,  sospendendo
il giudizio in corso.